di Marcello Gaballo
La tutela del territorio non è una questione nata in tempi recenti. Già nella Nardò del Cinquecento, la salvaguardia delle coltivazioni, la protezione degli alberi da frutto, la difesa dei raccolti e il contrasto alle pratiche che danneggiavano l’economia agricola erano oggetto di disposizioni precise.
Ne troviamo testimonianza nei capitoli sinodali emanati durante l’episcopato di Giovan Battista Acquaviva d’Aragona, terzo figlio di Belisario, nominato amministratore della diocesi di Nardò da papa Paolo III il 22 maggio 1536, all’età di appena ventitré anni, quando era ancora chierico tonsurato.
La sua attività si distinse per un concreto impegno nel governo della diocesi, testimoniato, tra l’altro, dagli interventi di restauro e sistemazione della cattedrale, realizzati soprattutto negli anni 1547-1548, e dall’attenzione riservata all’organizzazione diocesana e al recupero delle proprietà ecclesiastiche.
È nel contesto di questo episcopato che si collocano le disposizioni sinodali qui esaminate, nelle quali emerge anche la preoccupazione di tutelare le coltivazioni, i beni e le risorse da cui dipendeva una parte importante della vita economica della comunità neritina.
Queste norme, formulate in un contesto storico e culturale profondamente diverso dal nostro, non esprimevano una concezione dell’ambiente paragonabile a quella contemporanea.
Il loro obiettivo era soprattutto tutelare i beni, garantire il rispetto delle regole della comunità e impedire che comportamenti illeciti compromettessero la produzione agricola e la disponibilità delle risorse. Eppure, lette oggi, restituiscono un’immagine significativa di un territorio nel quale la terra e le sue coltivazioni costituivano una ricchezza fondamentale, da difendere anche attraverso l’autorità religiosa.
La lettura del saggio di mons. Salvatore Palese, Prima e dopo il Concilio di Trento. La vicenda dei vescovi della famiglia Acquaviva di Nardò, pubblicato nel 1987 nella «Rivista di Scienze Religiose», e l’approfondimento dei capitoli sinodali in esso trascritti mi hanno suggerito alcune considerazioni sul rapporto tra la comunità neritina del Cinquecento e la tutela del proprio territorio.
Da queste riflessioni nasce il presente contributo, nel quale intendo mettere in evidenza come alcune disposizioni emanate durante l’episcopato di Giovan Battista Acquaviva d’Aragona, pur rispondendo alle esigenze morali, religiose ed economiche del loro tempo, rivelino un’attenzione concreta alla salvaguardia delle coltivazioni, alla protezione delle risorse agricole e alla difesa del lavoro dei contadini.
La difesa degli alberi, delle vigne e degli uliveti
Tra le disposizioni più significative vi sono quelle rivolte contro il danneggiamento delle coltivazioni. Nella società neritina del XVI secolo, la vite e l’olivo rappresentavano risorse essenziali per l’economia delle famiglie e per gli scambi commerciali. La distruzione di un albero, l’incendio di un uliveto o il danneggiamento di una vigna non erano soltanto atti contro la proprietà altrui: potevano compromettere il sostentamento di un’intera famiglia e ridurre la produzione di beni indispensabili.
Il capitolo 19 prevedeva la scomunica per chi tagliasse o bruciasse alberi da frutto oppure arrecasse danni ai campi e alle vigne:
Item excomonica tutti quelli homini chi ardessero o tagliassero arbori fruttiferi o quelli chi dannificassero li campi o vigne et tutti quelli chi rumpessero pile publiche vel occulte nisi prius satisfanno li danni.
Il capitolo 32 tornava sul problema, contemplando la stessa sanzione per chi appiccasse il fuoco agli ulivi o ad altri alberi da frutto, tanto appartenenti alla Chiesa quanto a privati:
Item excomunica tutti quelli personi che mettessero fuoco alle olive o ad altri arbori fruttiferi tanto dele ecclesie quanto deli altri citatini…
La severità delle disposizioni rivela quanto fosse importante impedire la distruzione delle colture. Il danno arrecato alla terra non veniva considerato soltanto una controversia tra proprietari, ma una condotta che investiva l’ordine morale della comunità e poteva essere perseguita mediante una sanzione religiosa particolarmente grave.
La tutela delle coltivazioni emerge con ancora maggiore chiarezza nel capitolo 49, che stabiliva una regola precisa per i confessori: non assolvere chi avesse danneggiato uliveti, vigne o altri beni agricoli senza che avesse prima provveduto a riparare concretamente il danno. Una disposizione analoga riguardava le api e, quindi, la produzione del miele:
Item ammonesce lo ditto Episcopo tutti quelli preyti chi confessano tanto a Nerito quanto alla diocesa nullo debia assolvere quelli facessero danno alle olive, vigne o altri frutti deli boni homini, si primo non prometteno con effetto refare lo danno, perché non si remette lo peccato se non satisfà lo danno. Et similmente deli api.
Il principio sottostante era quello della restituzione: il pentimento non poteva considerarsi completo se il responsabile non avesse cercato di rimediare alle conseguenze materiali delle proprie azioni. Non bastava riconoscere la colpa; occorreva anche risarcire chi aveva subito il danno.
Contro la speculazione sui raccolti
La difesa dell’economia agricola non riguardava soltanto la salvaguardia fisica delle coltivazioni. Un’altra minaccia era rappresentata dalle pratiche commerciali che sfruttavano le difficoltà economiche dei produttori.
Il capitolo 40 vietava l’acquisto anticipato, a prezzo stabilito, di prodotti come vino, grano e olio prima del periodo della raccolta.
Il riferimento era a operazioni che consentivano di assicurarsi in anticipo i prodotti agricoli, approfittando spesso della necessità dei contadini di ottenere denaro prima che il raccolto fosse disponibile:
Item ammonesce che nulla persona debia comparare innanti tempo per prezzo stabilito vino, grano, orgio, oglio, altramente che come se venderà allo tempo quando se recogliono, perché è usura et contra ragione.
Tale pratica veniva ricondotta all’usura e giudicata contraria alla giustizia. Il problema non era soltanto commerciale: chi si trovava costretto a vendere in anticipo il proprio raccolto rischiava di perdere una parte rilevante del valore della produzione, mentre chi disponeva di maggiori risorse poteva approfittare della sua condizione.
La disposizione mostra come il Sinodo neritino intervenisse anche sui rapporti economici che regolavano la vita rurale. La tutela del territorio, in questo caso, si intrecciava con quella del lavoro agricolo e con la necessità di impedire che le risorse prodotte dalla terra diventassero occasione di sfruttamento.
Vino, grano e olio erano beni essenziali per la vita quotidiana e per l’economia locale. Proteggere chi li produceva significava contribuire alla stabilità delle famiglie e della comunità.
Il pascolo abusivo e la responsabilità dei magistrati
Un altro problema affrontato dalle disposizioni sinodali era quello del pascolo abusivo, aggravato dalla possibile complicità di chi avrebbe dovuto impedirlo.
Il capitolo 67 colpiva gli accordi illeciti tra i magistrati locali, indicati come ballivi, e i proprietari di bestiame. Attraverso questi patti, dietro pagamento o altri vantaggi, poteva essere consentito agli animali di pascolare liberamente nei terreni altrui, provocando danni ai campi di grano e alle giovani piante di vite e di olivo:
… nullo ballio presente et futuro debia accordare nullo che habia bove, bacche, iumente et cavalli, overo altri animali per prezzo stabilito perché sub specie di questo accordo se fanno molti danni alli boni homini. Et così siano tenuti alla ditta pena quelli chi se accordano con li ditti ballivi, et così alli patri confessori che non li assolvano senza licentia delo ditto Episcopo.
La norma prevedeva la scomunica per tali condotte. La gravità della sanzione non dipendeva soltanto dal danno provocato dagli animali, ma anche dalla violazione dei doveri di chi esercitava una funzione pubblica. Il magistrato, anziché garantire il rispetto delle regole, diventava parte del meccanismo che consentiva l’abuso.
Il problema aveva conseguenze dirette sulla produzione agricola. Il passaggio incontrollato di buoi, vacche e cavalle poteva distruggere seminati e germogli, vanificando il lavoro dei coltivatori e compromettendo raccolti futuri.
Olio e vino: contrastare le frodi e proteggere le entrate della comunità
I capitoli 66 e 68 affrontavano un ulteriore aspetto dell’economia locale: l’elusione dei dazi e il commercio illecito dei prodotti agricoli.
Il capitolo 66 vietava ai sacerdoti e diaconi di sottrarre vino e olio ai dazi comunali fingendo che i prodotti fossero destinati a uso ecclesiastico o appartenessero a parenti. La condotta sfruttava impropriamente le esenzioni riconosciute al clero, danneggiando le entrate pubbliche e alterando le condizioni di equità tra i produttori e i commercianti:
Anchora lo ditto Episcopo comanda sub pena excomunicationis che nullo preyte overo iacono debiano fraudare li datii impositi per li citatini dela terra come è di vino, oglio, grano et omne altra cosa dicendo essere loro et sò di loro parenti, et per questo veneno aggravati li ditti citatini ne tal cosa se convene à fare alli ditti chirici. Et quello chi serà trovato in fraude perderà quella rroba che fraudarà trovandose iustamente.
Il capitolo 68 riguardava invece l’esportazione illegale di vettovaglie attraverso il mare o mediante itinerari clandestini, allo scopo di evitare il pagamento delle gabelle. Per i responsabili, laici o ecclesiastici, era prevista la scomunica, dalla quale non si poteva essere assolti senza licenza del vescovo:
Item per obviare alli fraudi chi continuamente se commetteno tanto per preyti quanto per layci, de cacciare vittuaglie per mare o per lochi non usati solummodo per fraudare li datii et altre gabelle, per obviare à tali fraudi vole lo ditto Episcopo che qualunque persona mascolo o femina o clerico o layco contra farà casca subito alla pena di excomunicatione et che nullo confessore lo possa assolvere senza licentia delo ditto Episcopo.
Queste disposizioni mostrano che la tutela dell’economia agricola era legata anche al controllo della circolazione delle merci. Olio e vino non erano soltanto prodotti della terra: costituivano una parte rilevante della ricchezza locale e alimentavano gli scambi commerciali. Le frodi sui dazi e le esportazioni clandestine sottraevano risorse alla comunità e compromettevano il sistema di regole che disciplinava il commercio.
Una testimonianza cinquecentesca sulla tutela del territorio
Considerate nel loro insieme, queste disposizioni restituiscono un quadro articolato della vita rurale nella Nardò del Cinquecento.
Il territorio appare come uno spazio produttivo nel quale ogni abuso poteva avere conseguenze rilevanti: un uliveto incendiato, una vigna danneggiata, un campo devastato dagli animali o un raccolto venduto in condizioni svantaggiose incidevano direttamente sulla sopravvivenza economica delle famiglie.
Il sinodo di Giovan Battista Acquaviva d’Aragona affrontava tali problemi attraverso gli strumenti propri dell’autorità ecclesiastica del tempo, ricorrendo anche alla scomunica e subordinando l’assoluzione, in alcuni casi, alla riparazione materiale del danno.
Le norme non costituivano un codice ambientale nel senso moderno del termine: la loro finalità era soprattutto morale, religiosa, economica e sociale. Sarebbe quindi anacronistico attribuire al vescovo una concezione della tutela ambientale identica a quella odierna.
Ciò non impedisce, tuttavia, di riconoscere in questi capitoli una testimonianza storica importante. La difesa degli alberi, delle vigne, degli uliveti e dei raccolti presupponeva il riconoscimento del valore della terra e della necessità di impedirne la distruzione o l’uso abusivo.
La conservazione delle risorse produttive era una condizione essenziale per la continuità della vita comunitaria.
In questa prospettiva, le disposizioni sinodali possono essere lette anche come una testimonianza antica di attenzione verso ciò che oggi chiameremmo tutela del territorio.
Rileggere oggi questi capitoli significa dunque riscoprire una dimensione spesso trascurata della storia locale: quella delle regole attraverso cui una comunità cercava di proteggere la propria terra, i suoi prodotti e le condizioni della propria sopravvivenza.
Una memoria che, a distanza di quasi cinque secoli, conserva un interesse non soltanto storico, ma anche civile.

