Il documento qui riprodotto costituisce una testimonianza fondamentale per ricostruire le origini della Scuola d’Arte applicata all’industria di Maglie e, più in generale, il progetto educativo che ne accompagnò i primi anni di vita.
Pubblicato nel 1887 dalla Tipografia dell’Istituto Capece, raccoglie il decreto ministeriale di fondazione e il primo regolamento interno dell’istituzione.
Il decreto, datato 10 febbraio 1887, stabilisce l’istituzione a Maglie di una Scuola d’arte applicata all’industria destinata agli artigiani, con lo scopo di fornire insegnamenti di disegno e modellazione applicati alle principali arti esercitate nel territorio.
Il programma comprendeva il disegno ornamentale a mano libera, il disegno geometrico, gli elementi di disegno architettonico e la modellazione in creta, organizzati in un percorso triennale.
Particolarmente interessante è il regolamento interno, che permette di cogliere la concreta impostazione della scuola: lezioni serali nei giorni feriali e diurne la domenica, attenzione alla disciplina e all’assiduità, esami, attestati di profitto e premi destinati ai migliori allievi, anche sotto forma di libretti di Cassa di risparmio o di strumenti utili all’esercizio professionale.
In questo quadro emerge anche la figura di Egidio Lanoce, che nel luglio 1887 risulta segretario facente funzione del Consiglio dirigente e direttore della scuola.
Il documento consente così di seguire da vicino quella concezione dell’insegnamento artistico che avrebbe caratterizzato l’attività di Lanoce: una formazione fondata sul disegno, sulla pratica e sulla diretta applicazione delle conoscenze alle arti e ai mestieri.
La pubblicazione offre quindi non soltanto il testo normativo di una scuola appena istituita, ma la fotografia di un preciso momento della storia dell’istruzione artistico-industriale nel Salento, quando l’educazione del giovane artigiano cominciava a essere considerata uno strumento essenziale per migliorare la qualità del lavoro e delle produzioni.
SCUOLA SERALE E DOMENICALE
D’ARTE APPLICATA ALL’INDUSTRIA
IN MAGLIE
(Provincia di Lecce)
DECRETO DI FONDAZIONE
E REGOLAMENTO INTERNO
MAGLIE
TIPOGRAFIA DELL’ISTITUTO CAPECE
1887
IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Maglie in data 1.° Ottobre e 23 Novembre 1886;
Sentito il parere della Commissione centrale per l’insegnamento artistico-industriale;
DECRETA
Art. 1. È istituita in Maglie una Scuola d’arte applicata all’industria per gli artigiani. Essa ha per iscopo di fornire insegnamenti di disegno e di modellazione con applicazione alle principali arti del paese.
Art. 2. La spesa di mantenimento è stabilita in Lire 2100. Essa sarà sostenuta dal Municipio per Lire 1250, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per Lire 850.
I sussidi che la Scuola otterrà da altri Enti andranno a sgravio del contributo del Comune.
Art. 3. Non sono ammessi alla Scuola allievi di età inferiore ai 12 anni compiuti.
Art. 4. La Scuola fornisce gl’insegnamenti seguenti: Disegno a mano libera ornamentale — disegno geometrico — elementi di disegno architettonico — modellazione in creta.
Art. 5. Il corso si compie in un triennio con un anno di corso preparatorio per gli analfabeti.
L’anno scolastico comincia il 15 Ottobre e finisce il 15 Luglio. Il 15 Aprile cessa l’orario invernale ed entra in vigore l’orario estivo.
Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali e la Domenica in ore diurne.
La durata complessiva di esse non sarà minore di 2 ore per ciascun giorno feriali e di 2 ½ per la domenica.
Art. 6. Il governo della Scuola è commesso ad un Consiglio dirigente composto di tre membri, dei quali uno è nominato dal Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio, e due dal Comune. I delegati del Municipio si rinnovano per metà ogni anno e sono sempre rieleggibili. Il delegato del Ministero dura in ufficio per un triennio.
Il Consiglio sceglie nel suo seno il proprio presidente.
Il Direttore della Scuola funziona da Segretario del Consiglio con voto consultivo.
Qualora altri corpi morali contribuiscano alle spese pel mantenimento della Scuola, ciascuno di essi sarà rappresentato nel Consiglio da un proprio delegato.
Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente tutte le volte che il servizio lo esiga.
Art. 7. Spetta al Consiglio dirigente:
a) Formulare il regolamento interno della Scuola e sottoporlo all’approvazione del Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio.
b) Proporre all’approvazione del Ministero anzidetto la determinazione del numero degl’insegnanti, la nomina e quando n’è il caso, la revoca o sospensione degl’insegnanti medesimi o la designazione del Direttore.
c) Deliberare al principio d’ogni anno, i programmi degli insegnamenti e gli orari. A questi lavori del Consiglio parteciperà con voto consultivo ogni insegnante della Scuola, per la parte che lo riguarda.
d) Redigere e comunicare al Ministero ed agli altri enti interessati, nei primi due mesi dopo la chiusura dell’anno scolastico, una completa relazione sull’andamento della Scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo e preventivo.
e) Votare il bilancio preventivo della Scuola e curarne la gestione.
f) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali, e nominare la Commissione esaminatrice, salvo il disposto degli articoli 12 e 13.
Art. 8. Al Direttore incombe far eseguire le deliberazioni del Consiglio, di sorvegliare l’andamento della Scuola e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico. Egli è incaricato altresì della amministrazione della scuola per la parte economica.
Art. 9. Gl’insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la immediata vigilanza del Direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente in ragione del maggiore o minor profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro presso la Direzione e della quale sarà tenuto conto negli esami.
Art. 10. Una volta al mese gl’insegnanti debbono adunarsi sotto la presidenza del Direttore per intendersi sullo svolgimento dei programmi d’insegnamento.
Art. 11. Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali. Nella prima quindicina di ottobre hanno luogo gli stessi esami per coloro che non si presenteranno o non furono approvati nel luglio precedente.
Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico.
Gli esami finali e di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza però per quelle dell’ultimo anno.
Art. 12. La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio dirigente, del Direttore e dell’insegnante della materia nella quale versa l’esame.
L’esito dell’esame si indica con punti dall’uno al dieci. Al numero 6 corrisponde la idoneità.
Art. 13. Superato felicemente l’esame finale, l’allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto, i corsi della Scuola di disegno.
La nota con profitto corrisponde ai punti 6 — 7 — 8; quella con molto profitto, ai punti 9 e 10.
Sarà inoltre indicato nell’attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.
Art. 14. Alla fine di ciascun anno scolastico, il Consiglio dirigente, sulla proposta del Direttore, assegna premi in libretti di Cassa di risparmio o in oggetti utili per l’esercizio professionale, ai migliori allievi di ciascun anno di corso.
Alla distribuzione dei premi saranno invitate le Autorità locali.
Avrà luogo in tale occasione l’esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi durante l’anno.
Art. 15. Il Ministero si riserva:
a) Di far visitare la Scuola ogniqualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell’insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia.
b) Di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio di cui all’art. 2, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente Decreto, o le ispezioni dimostrassero che la Scuola non dà risultati soddisfacenti.
Art. 16. Nel primo anno della istituzione della Scuola si attuerà soltanto il 1.° corso, nel secondo anno si attuerà anche il 2.° corso. A partire dal terzo saranno attuati tutti i tre corsi in conformità dell’art. 5 del presente Decreto.
Art. 17. Al concorso per parte dello Stato nelle spese pel mantenimento della Scuola, sarà provveduto colle somme inscritte al Capitolo 37 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel corrente esercizio 1886-87, e con quelle che saranno stanziate nei Capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.
Roma, addì 10 Febbraio 1887.
IL MINISTRO
F. Grimaldi
Visto e registr. in conto Impegni
N. 161 – Cap. 37 – Art. 1
addì 24 febbraio 1887.
IL CAPO RAGIONIERE
F.to BOTTA
Reg. alla Corte dei Conti
addì 14 marzo 1887
Registro 138 D.ti Amministrativi F. 48.
F.to PELLIZZOLI
Per Copia conforme
per IL SEGRETARIO
S. Cervini
V’è il timbro
IL CONSIGLIO DIRIGENTE
della scuola d’Arte applicata all’Industria
visto l’articolo 7 del Decreto Ministeriale
in data 10 febbraio 1887
formula il seguente Regolamento Interno:
CAPO I
SCUOLA ED INSEGNAMENTI
Art. 1. In esecuzione del citato Decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è istituita in Maglie una Scuola d’Arte applicata all’Industria per gli Artigiani. Essa ha per scopo di fornire insegnamenti di Disegno e di modellazione con applicazione alle principali Arti del paese.
Art. 2. La scuola fornisce gl’insegnamenti seguenti: Disegno a mano libera ornamentale; Disegno geometrico; Elementi di disegno architettonico; Modellazione in creta.
Art. 3. Il corso delle lezioni si compie in tre anni come vedesi nel seguente specchio, e l’anno scolastico ha principio il 15 ottobre e termina il 15 luglio.
SPECCHIO
INDICANTE LE MATERIE DI INSEGNAMENTO
DIVISE PER CORSO
| ANNO DI CORSO | DISEGNO GEOMETRICO | DISEGNO A MANO LIBERA | ELEMENTI DI DISEGNO ARCHITETTONICO | PLASTICA |
| 1.° | Nomenclatura geometrica fino ai solidi. | Disegno ornamentale o semplice contorno e ombreggiato leggermente. | ||
| 2.° | Nomenclatura geomet.ª completa. Problemi grafici relativi. Piccoli esercizi grafici. | Disegno ornamentale o reggiato. Imitazione di modelli in gesso. | Prime nozioni di Plastica | |
| 3.° | Esercizi grafici d’applicazione alle varie arti esercitate dagli alunni. | Disegno ornamentale ombreggiato. Imitazione di modelli in gesso. Esercizi sulla lavagna e su carta | Elementi di disegno architettonico. |
Art. 4. L’insegnamento è impartito tutti i giorni, non esclusa la domenica.
Pel giorni feriali le lezioni hanno luogo nelle ore serali, e per i festivi nelle ore diurne.
La durata complessiva di esse non sarà minore di 2 ore per ciascun giorno feriale, e di 2 ½ per la domenica
L’orario invernale comincia il 15 Ottobre, e quello estivo il 15 Aprile.
Art. 5. La distribuzione delle ore per ciascuna materia d’insegnamento sarà fatta dal Consiglio dirigente su proposta dell’insegnante.
CAPO II
ALLIEVI, ESAMI, ATTESTATI DI PROFITTO E PREMIAZIONE
Art. 6. Le domande di ammissione alla scuola possono presentarsi fino a 5 giorni prima dell’apertura del corso e devono dirigersi al Direttore di essa.
Art. 7. Gli aspiranti per essere ammessi debbono provare di aver 12 anni compiuti, di essere stati vaccinati, o di avere sofferto il vaiuolo naturale, di sapere leggere, scrivere, e le prime quattro operazioni aritmetiche.
Art. 8. Gli allievi hanno l’obbligo di provvedersi di tutti gl’istrumenti necessari per l’Istruzione cui attendono, e son tenuti a frequentare con assiduità la scuola, andare decentemente vestiti e comportarsi con lode.
Art. 9. La disciplina sarà regolata in modo di essere mantenuta inappuntabile. — Le pene disciplinari sono:
a) Ammonimento semplice.
b) Ammonimento in presenza di tutta la scolaresca.
- c) Allontanamento temporaneo dalla scuola durante la lezione.
d) Perdita del dritto di conseguire i premi.
e)
L’espulsione sarà pronunziata previo parere del Consiglio dirigente.
Art. 10. Le assenze di ciascun alunno saranno giustificate allorché sarà presentato un biglietto dal genitore, o Capo bottega, col quale si attesti che l’alunno non ha potuto frequentare la lezione per malattia o perché occupato a lavorare col Capo bottega istesso fuori del Comune.
Art. 11. Sarà pronunziata l’espulsione a quell’alunno che avrà fatto dieci assenze non giustificate, salvo se l’alunno non meriti qualche deferenza per la sua capacità, buona condotta e profitto ottenuto nelle materie insegnate.
Art. 12. Gli esami, così di promozione che finali, hanno luogo nella seconda quindicina del mese di luglio, e nella 1.ª di ottobre si ripetono per coloro i quali non si sono potuti presentare o che non hanno riportata l’approvazione nel Luglio precedente.
Art. 13. Le norme che si dovranno seguire negli esami di promozione e di licenza in ordine alle materie da esporsi alle Commissioni esaminatrici, all’approvazione ed all’attestato cui dà luogo la conseguita approvazione sono quelle determinate dal citato Decreto Ministeriale negli articoli 11, 12 e 13.
Art. 14. L’esito degli esami riguardo a ciascun allievo sarà notato in apposito registro, e verrà vidimato dai tre membri della Commissione esaminatrice.
Art. 15. Gli attestati di aver frequentato con profitto, ovvero con molto profitto i corsi della scuola d’Arte applicata all’Industria che si debbono rilasciare agli allievi dopo gli esami finali e di licenza, in ragione di punti di approvazione, saranno sottoscritti dal Direttore e dal Presidente del Consiglio dirigente.
Art. 16. Gli allievi che saranno reputati migliori per la condotta, per l’assiduità alla scuola, per l’amore allo studio e per l’esecuzione dei lavori, conseguiranno alla fine dell’anno scolastico premi consistenti in libretti della Cassa di risparmio, od in oggetti utili per l’esercizio professionale, accompagnati questi dal relativo diploma attestante il grado del premio.
Art. 17. Alla scuola possono essere ammessi allievi appartenenti ai paesi del Mandamento e non residenti in Maglie.
CAPO III
INSEGNANTI E DIRETTORE
Art. 18. Il numero degl’Insegnanti, l’insegnamento affidato a ciascun di essi ed il rispettivo assegno annuale, come la designazione del Direttore giusta l’art. 7 dello Statuto sono di competenza del Consiglio dirigente.
Art. 19. Gl’Insegnanti esercitano il proprio ufficio sotto l’immediata vigilanza del Direttore, partecipano con voto consultivo alle deliberazioni del Consiglio dirigente, relative ai programmi degl’insegnamenti ed agli orari, e sono responsabili ognuno per la propria scuola dell’esatta osservanza del loro mandato, delle disposizioni regolamentari e della disciplina degli allievi.
Art. 20. Ogni insegnante terrà l’elenco dei suoi allievi ed alla fine d’ogni mese dovrà assegnare ad essi in ragione del profitto la nota di merito. Tali note saranno scritte in apposito registro tenuto dal Direttore, e di esse si terrà conto negli esami.
ART. 21. Ciascun insegnante sarà provvisto inoltre di due altri registri: in uno, che sarà il RAPPORTO GIORNALIERO, registrerà tutti i provvedimenti presi durante la lezione sia disciplinari che di altro genere e i provvedimenti da prendere, che non fossero di sua competenza. Nell’ altro saranno registrate tutte le materie fatte e lo svolgimento per ciascuna di esse.
ART. 22. In ogni mese gl’ Insegnanti si aduneranno sotto la Presidenza del Direttore, per intendersi sullo svolgimento del programma d’insegnamento. Potranno adunarsi anche straordinariamente quante volte il Direttore lo stima nell’ interesse della scuola.
ART. 23. Per ottenere un congedo non maggiore di cinque giorni dovranno gl’ Insegnanti farne domanda al Direttore; e trattandosi d’un più lungo permesso si rivolgeranno al Consiglio dirigente. In ogni caso di assenza, della quale si è tenuto dare avviso, il Direttore farà supplire l’ Insegnante assente.
ART. 24. Il Direttore deve dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigilare l’andamento della scuola e provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico.
ART. 25. Gli spetta inoltre di tenere l’ elenco generale degli allievi e del personale della scuola, il registro nel quale saranno scritte dagl’ Insegnanti le note degli allievi, e quello indicato dall’ articolo 14.
ART. 26. Il Direttore fa parte del Consiglio dirigente con voto consultivo, dà conto ad esso in ogni tornata dell’andamento della scuola, fa tutte le proposte che crede opportune pel miglioramento dell’istruzione, ed alla fine d’ogni anno scolastico scrive una relazione sui lavori compiuti e propone gli allievi meritevoli di premio.
ART. 27. Abbisognando di qualche congedo ne darà avviso al Presidente del Consiglio dirigente. Durante il congedo ed in qualunque altra circostanza il Presidente lo farà supplire da un membro del Consiglio.
CAPO IV
GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA
ART. 28. Il governo e l’amministrazione della scuola son commessi ad un Consiglio dirigente, giusta l’art. 6 del Decreto d’ istituzione.
ART. 29. Il Consiglio dirigente oltre delle attribuzioni previste dalle precedenti disposizioni, ha quelle di proporre il numero e la nomina degl’Insegnanti, la nomina del Direttore, che disimpegnerà pure le funzioni dell’Economo, la nomina infine di un inserviente, la revoca e sospensione di essi, di deliberare al principio di ogni anno scolastico i programmi di insegnamento e gli orari; di redigere ed inviare tanto al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, quanto agli altri enti, che contribuiscono al mantenimento della scuola, nei primi due mesi dopo la chiusura dell’anno, una compiuta relazione sull’andamento della scuola medesima accompagnata dagli orari e dal bilancio consuntivo, di votare il bilancio della scuola, e curarne la gestione, di stabilire in fine, in conformità del disposto dall’ articolo 12, i tempi e le modalità degli esami e di nominare la Commissione esaminatrice.
ART. 30. La carica di Direttore in uno a quella di Economo, come è detto di sopra, è onorifica.
ART. 31. Il Consiglio s’ aduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente quante volte crede di convocarlo il Presidente, o ne fanno richiesta per iscritto due membri di esso.
Per validità delle tornate occorre l’intervento almeno di tre componenti e nei casi di assenza del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano.
ART. 32. Il Presidente rappresenta il Consiglio e tiene la corrispondenza. Dura in ufficio due anni e può essere confermato.
Maglie 3 Luglio 1887.
IL SEGRETARIO ff. Egidio Lanoce
IL CONSIGLIO DIRIGENTE Raffaele Romano Presidente, Cav. Donato Zocco, Luigi Palma Modoni, Prof. Paolo Stasi
Visto: si approva
Roma 27 Luglio 1887.
D’ ordine del Ministro
IL DIRETTORE DELL’INDUSTRIA E COMMERCIO MONZILLI
