Abusi feudali a Salve nel 1700

di Gilberto Spagnolo

“… Ora nella suprema

Commessione si sono

prodotti contra il Conte

que’ gravami, la lettura dei

quali muove la pietà

ed il pianto1

 

 

La storia della feudalità è anche una storia di abusi. Abusi commessi dai baroni nei confronti dei vassalli ma anche dei tentativi di quest’ultimi per liberarsi dei loro soprusi. Nella storia degli abusi feudali del giurista e filosofo napoletano David Winspeare2, opera ancora oggi fondamentale per conoscere la reale situazione di questo aspetto oppressivo della feudalità, c’è infatti un elenco interminabile della vastissima tipologia di questi abusi da centro a centro (il Winspeare fu anche procuratore generale della commissione feudale): abusi perpetrati e spinti all’inverosimile3, esercitati col timore e con le vessazioni sino all’alba del XIX secolo e ciò, purtroppo, grazie anche all’ignoranza in cui versava il popolo che mal sopportava le assurde angherie dei feudatari, i quali col tempo avevano accresciuto a dismisura il loro arbitrio e la loro rapacità.

E spesso la storia di queste piccole comunità è la storia di quei tentativi di affrancarsi e liberarsi di tali abusi, ricorrendo quasi sempre a interminabili e complicate controversie, per riconquistare la loro dignità e i diritti che gli appartenevano, “per sottrarsi dalle continue oppressioni che si usavano nelle proprie case e famiglie4”.

Il documento che qui pubblichiamo rientra appunto in questa lotta che le comunità meridionali (e quindi anche Salve) intrapresero per riconquistare la loro libertà, lotta che culminerà nel mese di agosto 1806, allorquando la feudalità fu spazzata via con i suoi privilegi nobiliari5.

Il 20 aprile del 1739 i cittadini della “terra di Salve” infatti, ma anche di Morciano, Verito e Sinisgallo, ricorrevano contro le “angherie” del loro feudatario che all’epoca era Giacomo D’Amore, marchese di S. Mango “utile padrone di dette terre e feudi e suoi affittatori pro tempore6.

Il possesso del feudo di Salve da parte di questa antica famiglia di Terra d’Otranto è, a quanto pare, attestato per la prima volta in questo documento, considerata la sua totale assenza nelle fonti documentarie note a tutt’oggi per quanto attiene appunto la sua cronologia feudale7.

I D’Amore provenivano da antichissima e illustre famiglia di origini fiorentine che si stabili nel Regno di Napoli intorno al 1600, al tempo di Carlo II D’Angiò. Capostipite dei marchesi di Ugento e San Mango (o Santo-Mango) fu Pietro Giacomo D’Amore di Firenze, “contantista” che in seguito “a fortunate speculazioni nei vari arrendamenti di dogana, sale e ferro, accumulò una immensa fortuna”.

Le vicende di questa famiglia si complicarono poi maggiormente a causa dei matrimoni fra cugini e congiunti tanto che si scisse in tre rami, di Ugento, di Ruffano e San Mango tra il XVII e il XVIII secolo.

La vertenza richiamata nel documento, è contro Giacomo I D’Amore, terzogenito e figlio di secondo letto di Giovan Battista e di Vittoria dell’Anos che ottenne dall’imperatore Carlo VI d’Austria il titolo di marchese di Santomango, feudo che acquistò dalla Regia Corte per 26520 ducati il 25 aprile 1698 con “istrumento del notaio Pietro Colacino di Napoli8. Appartenente quindi a un ramo laterale dei marchesi di Ruffano e di Ugento, impalmò Antonia D’Amore, figlia di Giuseppe D’Amore, marchese di Ugento, e di Anna Maria Basurto, da cui ebbe un solo figlio di nome Francesco. Morì il 3 dicembre 1749 all’età di anni 809.

Il documento, datato 20 aprile 1739 si compone di 5 cc. distinte in due parti: inizialmente viene redatto come “memoriale” e presenta sei “capi di gravame”; in un secondo momento, ma sempre nel mese di aprile del 1739, i “capi di gravame” o “di aggravio” furono presentati non più come memoriale, ma come vera e propria istanza per poter essere notificata agli interessati. I capi diventano cinque e non più sei e vengono esibiti con una forma diversa.

L’istanza si concludeva infine con la richiesta di ordinare allo “scrivano” di provvedere a notificare l’atto in questione alle parti (il procuratore dei ricorrenti era l’avvocato napoletano Francesco Trilloco).

Non conosciamo l’esito della vertenza10 ma la lettura del documento (in copia coeva presso archivio privato) basta e avanza certamente per confermare quanto ebbe a scrivere Pietro Giannone nella sua Istoria Civile del Regno di Napoli (I ed. Napoli 1723) a proposito degli abusi dei baroni: “Tralle Provincie, onde è composto il nostro Reame, quella, che oggi chiamasi Provincia di Lecce, ovvero di Otranto è della peggior condizione, é la più dura di tutte le altre. Non vi è quasi in quella Barone, che non esigga da suoi Vassalli la decima de’ frutti, che raccolgono da loro territori, chi in modo più gravoso, chi meno secondo la tirannide, o la violenza sono state più, o meno tollerate11”.

Frontespizio della vertenza dei cittadini della “Terra di Salve, Morciano, Verito e Sinisgallo” contro Giacomo I D’Amore il 20 Aprile del 1739.

Titolo dell’atto:

ILLUSTRISSIMUS MARCHIONIS S. MANGHI D. JACOBI DE AMORE CUM NONNULLIS POSSESSORIBUS  SUPRA  EXATIONE  DECIMAS

(20 aprile 1739, Napoli)

 

Al Regio Consigliero Sig. Vitale de Vitale Commissario. Il Procuratore di particolari cittadini della terra di Salve, Morciano, Verito e Sinisgallo siti in Provincia di Lecce, supplicando espone a V.S. qualmente deve ordinarsi che si estirpino affatto li seguenti abusi introdotti dall’Illustre marchese di S. Mango, utile padrone di dette terre e feudi e suoi affittatori pro tempore, a ciò si astenghino da quelli sotto rigorose pene.

Primo deve estirparsi l’abuso di far vendemmiare le vigne allor quando pare e piace a detto Illustre Marchese e suoi affittatori pro tempore mentre essendo di quelle i menzionati suoi principali di diversi e molti padroni, devono essi a lor talento disponere della vendemmia, con proibirsi ben anche che non possano detto Marchese e i suoi affittatori, esigere due quarte di musto per ogni orto di vigna di ciascuno possessore, per non esser stato mai solito e per non rinvenirsi concessa detta esazione nella concessione dei suoi feudi.

Scene di vendemmia salentina (coll. privata).

 

Secondo. Che non possano detto illustre Marchese e i suoi affittatori, esigere forzosamente grana cinque per ogni orto di vigna di ciaschedun possessore col pretesto della custodia delle medesime; occasion che essendone detti suoi principali l’utili e diretti padroni, deve ad essi incombere che la loro robba non sia dilapidata e devono essi avere libera la facoltà di volervi o no ponere custode.

Scene di vendemmia salentina (coll. privata).

 

Terzo. Che non possa detto illustre marchese e suoi affittatori esigere la pena da essi chiamata del campanello, che si riduce a carlini quindici (n.b.: un ducato e mezzo) per ciaschedun paro di bovi che entrano in detti feudi senza il campanello legato alle corna, atteso che non vi è ragione per cui possasi fondare l’esazione di detta pena giustificata.

Quarto. Che non possa detto Illustre Marchese e suoi affittatori esigere la pena di ducati sei allor quando l’animali bovini, vaccini, pecorini, cavallini o di altra sorte, entrano nel luogo detto Canale, quale è demaniale per essere stato sempre anticamente un giardino o sia foresta pieno di canniti per pascolo di animali, poiché dato anche il caso che detto luogo fusse feudale, non potrebbe detto Marchese e i suoi affittatori altro pretendere che la pena a misura ed equivalenza del danno dato.

Quinto. Che non possano detti Marchese e suoi affittatori pro tempore, proibire ai possessori di detti feudi di andare alle loro vigne a mangiare l’uve mature e immature, esportarne alle proprie case per loro uso, né tampoco di darne all’uomini che vendemmieranno le vigne suddette quella quantità che ad essi pare e piace.

Da Lo spettacolo della Natura, T. IV – 1741

 

Da Lo spettacolo della Natura, T. IV – 1741

 

Sesto. Che non possano detto Marchese e suoi affittatori fare l’esazione delle decime per li fichi, uve passe, musto e per li frutti d’altri alberi fruttiferi per non essere stato mai solito a pagarsi da detti possessori principali del supplicante, come ben anche, per non essere stati concessi i suddetti feudi colla suddetta esazione. Per tanto supplica V.S. restar servita di ordinare che venghi lo Scrivano a provedere, avvisare le parti, e lo riceverà a grazia singolari forma ut Deus.

Deve estirparsi l’abuso o agravio il jus delle uve passe poiché detto Marchese non solo intende di esigere la decima de’ musti ma ben anche nel tempo che sono maturate le uve nelle vigne vuole prendersi forzosamente per ogni orto di vigna un gran cofino d’uva scelta per farne uva passa, o pure vogliano prendersi nel tempo che si fa detta vendemmia due quarte di vino mosto per ciascheduno orto di vigna, e in tal maniera vengano ad esigere duplicate decime, che si riduce ad una estorsione gravissima, né mai si è da Regnanti o Baroni conceduta.

Deve estirparsi l’abuso di esigere il laudemio o sia quello che chiamano decima praetii per le vendite che si fanno dai particolari nelle loro possessioni, poiché non vi è ragione per cui possa quella sostenersi, niuno pregiudizio recandosi a detto Marchese, che le medesime faccino passaggio da un particolare ad un altro.

Deve estirparsi l’abuso ed aggravio di non potersi pestar l’uva senza la licenza di detto marchese, il che si riduce ad un danno notabilissimo di detti suoi principali, poiché non solo alle volte bisogna tener l’uva nei palmenti seu pile per quattro o cinque giorni senza poterla pestare, ma ancorché fusse pestata non permette che si trasporti il musto se prima esso Marchese è commodo di venire e prendersi la decima, che però deve ordinarsi che fatta denunciatione per diem ante, sia lecito vendemmiare e pestarsi l’uve a loro comodo e successive trasportarsi il vino mosto, lasciando ne’ palmenti la decima che si pretende appartenersi a detto Marchese.

Deve estirparsi l’abuso di fare apprezzare l’uve ne’ palmenti dell’affittatori dopo essere stata vendemmiata, poiché si reca un sommo pregiudizio a detti suoi principali, ma che devesi ordinare che detto Marchese e suoi affittatori si prendano la decima del vino mosto dalle uve pestate e che se la prendano colla giusta misura.

Deve spiegarsi che cosa s’intenda per il solito circa li buoi che non portano il campanello alle corna, poiché detto Marchese e suoi affittatori vogliono intenderlo a loro talento.

 

 Glossarietto

Quarto di Musto = Kg 4

Orta/o (di Vigneto) = 21 are

Ducato = moneta d’argento coniata durante il Viceregno Spagnolo e in seguito di uso corrente anche nel Regno di Napoli, poi delle due Sicilie = 5 tarì = 10 carlini = 100 grana = 1200 cavalli

Grana/o = 1/10 di Carlino

Carlino = 1/10 di Ducato

Decime = tipo particolare di esazione equivalente alla decima, ma talora anche all’ottava, alla nona, alla quindicesima o ventesima parte di reddito personale e della rendita fondiaria.

Laudemio = prestazione in denaro che l’enfiteuta versava per ottenere un bene in enfiteusi. Indica, nel diritto feudale la tassa corrisposta dal vassallo all’autorità eminente per l’alienazione o affrancazione dei beni feudali. In seguito, a titolo di laudemio, il feudatario passò ad esigere, in terra d’Otranto, la decima parte del prezzo sulle alienazioni dei beni rustici e urbani oppure la somma forfettaria di 5 carlini.

Tampoco = neppure, nemmeno (vocabolo spagnolo).

Diem ante = il giorno prima.

Palmento = locale dove si pigia l’uva e dove si trova il torchio. Cfr. D. Winspeare, Storia degli abusi feudali etc, cit., A. Elia, Le masserie fortificate a Nord di Lecce, mostra fotografica – Documentaria, Galatina 1985; AA.VV., La questione demaniale in Terra d’Otranto nel XIX secolo, Galatina Ed. Salentina 1985; R. Guarini, Corigliano d’Otranto Economia e Società nel ‘700. Il Catasto Onciario, Cap. Ed. Cavallino 1987.

 

In Annu Novu Salve Vecchiu, Cultura & Turismo, 15 edizione, Publigraf, Alessano 2005, pp. 105-117.

 

Note

1 D. Calogiuri, V.D. Fazzi, P. Natale, Per la Università di Lizzanello nella Suprema Commessione, a relazione del savissimo Regio Consiglier Signor D. Domenicantonio Franchini, Napoli 16 settembre 1808 (allegazione giuridica).

2 D. Winspeare, Storia degli abusi feudali, (con prefazione di Giovanni Masucci), Gabriele Reg. Edit., Napoli 1833, 2° ed. Sui Winspeare consultare M. M. Rizzo, Potere e “Grandi Carriere”. I Winspeare (secc. XVIII-XX), Galatina, Congedo Ed 2004.

3 Citiamo ad esempio: lo jus umbrae (diritto all’ombra, prestazione per ogni albero), lo jus cunnatici o “ragione delle femmine quando si maritano” che per il Winspeare, anche se non abbiamo prove certe al riguardo, esso non era altro che l’antico “jus primae noctis”, lo jus fumi (il diritto sul fumo), jus stercoris (il diritto sul letame) e ancora la prestazione per ciascuna scrofa che partoriva, la prestazione per il calpestio degli animali ecc. Imponevano la decima (jus decimandi) su tutto (pari alla decima parte del reddito imposta sui beni e rendite) decime, cioè, «di tutti i prodotti nascenti ed industriali del suolo, cominciando dal grano e finendo a quella dell’acqua piovana e del letame: fida dell’erba agreste, erbatica, carnatica ed altre prestazioni sopra l’industria del bestiame; decima parte del prezzo sulle alienazioni di fondi»  oltre «una quantità di altre prestazioni sotto diversi nomi, così in genere, come in danaro» (Relazione diretta dal Winspeare al Ministro della Giustizia il 27 agosto 1809, ed in Trifone, Feudi e Demani, Milano, Soc. ed. libraria 1909, pp. 216-35, cfr. a pag. 217) ovvero: agli, animali, agnelli, alberi secchi, piccoli di animali di piccola taglia, animali adibiti al lavoro dei campi, avena, cacio, calce, capre e caprette, ceci, cipolle, fave, fichi, fieno, paglia, formaggi, frutti, ghiande, grano, immondezza, lana, legumi, letame, limoni, lino, lupini secchi e verdi, mangani per la lavorazione del cotone e della seta, mattoni, miele, miglio, noci, ortaggi, olio, orzo, palmenti, pecore, pesca, pesce, pietre, porci, prezzemolo, ricotte, tegole, terra cotta, verdure, vino, ulive, uova, uve de’ pergolati, zafferano, zucche (cfr. D. Winspeare, Storia degli abusi feudali, cit., pp. 232-33, sullo jus cunnatici, si veda G.M. Monti, Il dominio Universale feudale e L’«JUS CUNNATICI» in Terra d’Otranto, estratto dagli Annali del Seminario Giuridico Economico della R. Università di Bari, Anno I, Fasc. Il, Tipografia Cressati, Bari 1927 p. 17). I feudatari avevano nelle loro mani inoltre il diritto di amministrare la giustizia, avevano la giurisdizione delle cause civili, criminali e miste in primo e secondo grado. Pretendevano di nominare, a proprio piacimento, l’Arciprete, il Giudice, il Governatore, il Mastro d’Atti, il Sindaco, gli Auditori e gli Ordinati, ovvero gli Amministratori Comunali.

Davide Winspeare, Storia degli abusi feudali, frontespizio (seconda edizione, coll. privata).

 

4 Per quanto riguarda questo aspetto, per conoscere le vicende dei nostri centri, rivestono grande importanza le memorie legali o allegazioni giuridiche, ovvero fonti di inestimabile valore perché (come è già stato ampiamente scritto) “spesso costituiscono i materiali più antichi dell’informazione bibliografica” che impegnavano operatori del diritto dell’epoca per risolvere lunghe controversie familiari e, appunto, feudali (Cfr. al riguardo: L. Volpicella, Bibliografia storica della Provincia di Terra di Bari, Napoli 1884-1887, in cui vengono riportate numerose allegazioni giuridiche riferite ai centri della provincia barese; G. Chiarelli, Abusi feudali e un processo per magia nella “Franca Martina” del secolo XVIII Studi di Storia pugliese in onore di Nicola Vacca, Galatina 1971, pp. 27-44; D.A. De Capua, Fonti per la storia di Puglia: le memorie legali della Biblioteca Comunale di Bitonto, Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, vol. V, Galatina, pp. 67-119, con un’introduzione di Michele Paone che all’epoca aveva scelto, delle 873 allegazioni registrate dallo scomparso De Capua, quelle relative alla Puglia; M. Paone, Memorie legali salentine, Brundisii Res XIII, Brindisi 1981, con la catalogazione delle allegazioni forensi conservate nella Biblioteca Provinciale di Lecce facenti riferimento a ben 45 centri salentini, G. Vallone, Conflitti giurisdizionali nel Salento, in San Pietro in Lama. Storia, società, territorio e religiosità di un feudo del Vescovo, Galatina 1988, pp. 291-331, studio fondamentale per l’impostazione data allo stesso saggio e per le riflessioni preminentemente di natura “antiquaria” e “giuridica” sulle memorie legali; si veda infine anche di chi scrive G. Spagnolo, Fonti bibliografiche per la storia di Terra d’Otranto: memorie legali dei secoli XVIII e XIX (con un’appendice sui luoghi pugliesi), in “Lu Lampiune” a. IX, n. 3, 1993, pp. 5-12; Id., Vicende salentine in due sconosciute memorie legali del secolo XVIII, in “Lu Lampiune” a. XIII, n. 2, 1997, pp. 79-83; Id, Fonti bibliografiche per la storia di Terra d’Otranto: memorie legali dei secc. XVIII e XIX (Campi, Squinzano, Galatina, Gallipoli, Lequile, Francavilla) in “Lu Lampiune”, a. XV, n. 2, 1999, pp. 183-187; Id., Alessano. In nome dell’educazione (Note su un conflitto giuridico alla fine del ‘700 in Terra d’Otranto, in “Bollettino Storico di Terra d’Otranto”, n. 9, 1999, Galatina pp. 17-42; Id., Una fonte documentaria sulla storia di Racale: l’Apprezzo del Regio Tabulario Gennaro Pinto (10.12.1682) in “Lu Lampiune”, a. XV. N. 3 (parte I 1999) pp. 113-21 e in “Lu Lampiune”, a. XVI n. 2V (parte II) pp. 97-108.

5 Singolare è, ad esempio, la vicenda dell’Università di S. Maria de Novis (Novoli): l’11 gennaio del 1805 infatti il leccese Giuseppe Oronzo Turiani e i fratelli Paolo e Luigi Mazzotta chiamarono in giudizio, presso la Regia Camera, il duca Giuseppe Carignani contestandogli ben 40 “gravezze” ovvero vessazioni di ogni tipo. Il comune di Novoli ne aggiunse altre 29 (si veda la memoria legale Per l’Università di S. Maria di Novoli e suoi naturali contro l’utile possessore di quella, Nella Regia Camera della Sommaria, Commissario il Signor Presidente D. Vincenzo Sanseverino, Attuario D. Nicola Guerra. Napoli 11 Gennaio 1805, Bernardo Tizzani – Nicola Turfani. Segnalo inoltre le seguenti allegazioni inedite: V.D. Fazzi, Per l’Università di Sternatia col marchese di Serranova, Napoli 1808 (memoria storico-giuridica in difesa del Comune di Sternatia contro le pretese del marchese di Serranova sui pagamenti delle decime su un fondo nel territorio di questo centro); A. M. Luceri, Per li particolari cittadini di Vernole, s. n. t .ma 1794 (memoria storico-giuridica in difesa dei cittadini contro i baroni proprietari terrieri per i loro abusi nella riscossione delle decime); D. Cacace – A.M. Parlati, Memoria per la comune di S. Donato in Lecce, s. n. t. ma Napoli 1809 ca (la caduta del regime feudale e le sue conseguenze giuridiche); D. Calogiuri – V.D. Fazzi – P. Natale Per la Università di Lizzanello nella suprema Commessione, op. cit. (Lunga vertenza sulle antiche decime del comune di Lizzanello connesse alle rendite baronali e al regime feudale).

Frontespizio dell’allegazione giuridica “Per l’Università di Sternatia col marchese di Serranova” di Vito Domenico Fazzi e Pietro Natale, Napoli 8 settembre 1808 (coll. privata).

 

Frontespizio dell’allegazione giuridica “Per l’Università di S. Maria di Novoli” (Novoli) contro il Duca Carignani (11 gennaio 1805, coll. privata).

 

Frontespizio dell’allegazione giuridica “Per la Università di Lizzanello nella suprema com-messione” di Domenicantonio Franchini, Domenico Calogiuri, Vito Domenico Fazzi, Pietro Natale, Napoli 16 Settembre 1808 (coll. privata).

 

Frontespizio dell’allegazione giuridica “Per le Università soggette al pagamento del forestagio di Rocca contro il Duca di Carpignano possessore della distrutta foresta”, di Vito Domenico Fazzi, Napoli 17 Marzo 1809 (coll. privata).

 

Frontespizio dell’allegazione giuridica “Per li particolari cittadini di Vernole”, di Abele Maria Luceri, “Di Casa 15 marzo 1794” (coll. privata).

 

6 Per approfondite notizie sulla famiglia D’Amore cfr. principalmente E. Ricca, Istoria dei feudi del Regno delle due Sicilie, Napoli 1861, vol. IV, Della Famiglia D’Amore, pp. 348-376, a proposito del feudo di Santo Mango, o San Mango (Sanctus Manghus) frazione di Sessa Cilento – Prov. Di Salerno appartenuto inizialmente a Giacomo Antonio Filangieri. Si vedano anche A. Pizzurro, Alliste frammenti di Storia locale Grafo Editrice Taviano 1988 pp. 149-50; F. Corvaglia, Ugento e il suo territorio, Ed. Salentina, Galatina 1976, pp. 89-99; A. Foscarini, Armerista e Notiziario delle famiglie Nobili, Notabili e Feudatarie di Terra d’Otranto, rist. anastatica dell’ed. di Lecce 1903, Forni Ed. Bologna 1979, con premessa di P. De Leo, p. 57; A. De Bernart – M. Cazzato, RUFFANO Una chiesa Un centro storico, Congedo Ed. Galatina 1989, pp. 25-32; si veda infine l’interessante controversia giuridica riguardante la famiglia D’Amore Difesa e Documenti pei signori Epifanio ed altri Coletta contro i signori Tornincasa, De Marco e Fornelli, Tip. Cooperativa Lecce 1895.

7 Oltre agli autori citati nella nota 6, la famiglia D’Amore non è censita neanche nella recente e dettagliata cronologia feudale su Salve fatta da L.A. Montefusco, Le successioni feudali in Terra d’Otranto. La Provincia di Lecce, Istituto Araldico Salentino “A. Foscarini”, Lecce 1994, pp. 407-11.

8 E. Ricca, Istoria dei feudi etc., cit., pp. 347 e 361-62. Giacomo I D’Amore era figlio di secondo letto di Giovan Battista che ebbe due mogli: Elena Barracani, nobile di Spagna con la quale generò una femmina che fu monaca, Nicola e Francesco e appunto poi Vittoria dell’Anos figlia di Ramires Conte di Galugnano dal quale ebbe appunto due figli Giacomo e Carlo (Ivi, p. 352).

Frontespizio dell’allegazione giuridica “Per lo marchese di Santo Mango con l’Università di Ugento” di Pietro Natale, Napoli 24 maggio 1809 (coll. privata).

 

9 E. Ricca, Istoria dei Feudi, etc., cit., p. 366. Francesco D’Amore, figlio di Giacomo I D’Amore, ebbe da Vittoria De Dura de’ Duchi di Collepietro ben 8 figli di cui 5 femmine (delle quali due monache) e tre maschi (di cui Carlo morto celibe e Vincenzo Abate dei monaci Celestini). Di questi Giacomo 2° marchese di Santomango si sposò con Maria Grazia D’Amore da cui ebbe Vittoria, marchesa di Santo Mango, Principessa di Ruffano Marchesa di Ugento, sposata con Michele De Marco Patrizio di Nola. Nicola, primogenito di Giovan Battista e di Elena Barracani, sposò la marchesa Camilla D’Amore e da lei ebbe due soli figli per nome Domenico ed Elena. Comperò da Giovan Battista De Capua, Principe della Riccia e Gran Conte di Altavilla i feudi di Alliste, Felline, Cesine, Triggiano, Verito, Taviano o Sinisgallo posti nella Provincia di Otranto, per il prezzo di ducati 36.000 con istrumento stipulato il 9 maggio 1699 da notaio Biagio Domenico de Conciliis di Napoli e venne convalidato da assenso regio del 3 Aprile del 1702 (Cfr. E. Ricca, Istoria De’ Feudi etc., cit., pp. 352-53). Per quanto attiene Morciano poiché non abbiamo trovato riscontri poteva essere un subfeudo omonimo di Morciano di Leuca o un casale scomparso. Giacomo 2° D’Amore fu al centro di una vertenza per il possesso dei mulini della città di Ugento e il relativo Jus Moliendi (P. Natale, Per lo marchese di Santo Mango con l’Università di Ugento, Napoli 1809, allegazione giuridica).

Biblioteca Provinciale Lecce, da E. RICCA, Istoria dei feudi del Regno delle due Sicilie.

 

10 Possiamo solo far notare che i capi di aggravio e gli abusi riguardano in particolare soprattutto la coltura della vite perché certamente era quella predominante almeno nel ‘700, anche se ovviamente c’erano altre colture come l’oliveto. Tale coltivazione è attestata in un documento del 31.12.1453 da cui risulta appunto che una parte del territorio di Salve era olivata “territorio Casalis SALVIAE PRO CERDUO OLIVARUM” (Cfr., A. Frascadore, Le pergamene del Monastero di S. Chiara di Nardò, Bari 1981, p. 141).

Il canale di cui si fa menzione nel documento è probabilmente il “canale dei Fani” nella cui contrada, oltre ad essere presente una sorgente perenne di acqua dolce che sgorga all’interno di una grotta lungo lo stesso canale, si sono avuti importanti rinvenimenti archeologici come “il Tesoretto di Salve” nel 1930 (67 monete d’argento del IV-III secolo a. C. coniate in diverse città della Magna Grecia e conservate nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Taranto) e “l’Alfabetario di Salve” nel 1983 inciso su un frammento di vaso votivo databile al VI secolo a. C. (Cfr., C. Daquino, Casali scomparsi nel Capo di Leuca, in “Lu Lampiune” a. XV, n. 3, 1999, pp. 123-130; R. Negro, Salve, l’Archeologia e l’Alfabetario Messapico dei Fani, in “Annu Novu, Salve vecchiu”, n. XIV, Dicembre 2004, pp. 20-22.

11 P. Giannone, Dell’Istoria Civile del Regno di Napoli, in Napoli, per lo stampatore Niccolò Naso MDCCXXIII. L’arma dei D’Amore così viene descritta da A. Foscarini (op. cit. p. 57): “D’azzurro a tre monti al naturale con un pellicano al naturale fermato su quello di mezzo col becco squarciatesi il petto; e tre pellicani piccini, anche al naturale, ciascuno poggiato sopra un monte e in atto di chiedere il cibo: col sole radioso d’oro in alto”. Lo stemma dei D’Amore è visibile, anzi “incastonato” come una gemma sul balcone circondato da spumosi riccioli ad onde” di Palazzo D’Amore, in Via Antonio Galateo n. 61 a Lecce (Cfr. M. Paone, Palazzi di Lecce, Galatina, Mario Congedo Ed.).

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