Nella diocesi di Nardò nel XVIII secolo si scomunicava così

 

di Marcello Gaballo e Armando Polito

Il testo che segue in corsivo è la nostra traduzione quasi letterale (abbiamo solo optato per una punteggiatura più moderna) dall’originale latino di una pagina a stampa occasionalmente rinvenuta in un contenitore di documenti settecenteschi. Indipendentemente da questo dettaglio, ci riserviamo alla fine di formulare e motivare la nostra ipotesi di datazione.

                           CASI RISERVATI NELLA DIOCESI DI NARDÒ*

                                                           I

Casi riservati ai quali è connessa la scomunica immediataa.

1 Tutti coloro che di persona o per interposta persona in qualsiasi modo si servono del Sacramento della Santissima Eucaristia, della Cresima, dell’Olio Santo o di qualunque altra cosa consacrata o dei riti sacramentali per incantesimi, divinazioni, sortilegi o per un uso diverso da quello per il quale sono stati disposti o chi tra questi abbia dato o ricevuto qualcosa per gli stessi scopi, anche se non ne è seguito per nulla  l’uso.

2 Tutte le persone di entrambi i sessi che promettono ossequio al demonio, gli offrono  incenso e sacrifici, sebbene siano in possesso delle loro facoltà mentali. Inoltre quelli che a nome loro o altri costruiscono o fanno costruire immagini, anelli o qualsiasi altro oggetto col quale invocano il demonio o ammaliano.

3 Coloro che abbiano osato senza il nostro permesso accedere al monastero delle monache di questa nostra città per parlare con qualcuna di loro, anche se è Novizia, o Conversa o vi soggiorna per motivi di educazione o altro, eccettuati solo i congiunti di primo o secondo grado di consanguinità. Inoltre quelli che dichiarano che colui il quale abbia ottenuto il permesso di parlare con una delle predette non possa parlare, essendoglielo stato concesso, con le altre. Inoltre coloro che tanto nel predetto Monastero quanto nel Conservatorio di S. Maria della Purità si siano resi responsabili di comportamenti  osceni  da presenti per mezzo di parole o atti impudichi, da assenti per mezzo di lettere o intermediarii. Nonché uomini e donne sia dentro che fuori le mura del Monastero o del Conservatorio che abbiano recapitato le predette lettere o gli ordini.

4 Tutti coloro che in un processo penale o civile con grave danno altrui rilasciano falsa testimonianza o provvedano a che sia rilasciata; quelli che

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