Galatina. Una lite per la precedenza con la confraternita delle Anime del Purgatorio (1780)

LA CONFRATERNITA DEI SETTE DOLORI

Una lite per la precedenza con la confraternita delle Anime del Purgatorio (1780)

di Giovanni Vincenti

Una clamorosa controversia insorse, il 1780, tra il pio sodalizio laicale della Vergine dei Sette Dolori e quello delle Anime del Purgatorio circa la precedenza delle rispettive processioni. Avvenne infatti, che i primi tenessero la loro processione «in ogni prima domenica di mese, […] con messa solenne coll’esposizione del Santissimo», ma in quel mese di aprile di quell’anno questa cadeva proprio nella Domenica in Albis lo stesso giorno in cui, i secondi, solennizzavano la Festa della Resurrezione con «la consueta processione colla statua del Risuscitato Redentore». Ognuna delle due congregazioni si arrogava il diritto di precedenza in quella pubblica processione adducendo le proprie ragioni: la confraternita delle Anime Purgatorio sosteneva il motivo di anteriorità del suo Regio Assenso sulle Regole, risalente al 30 aprile 1767, mentre quella dei Sette Dolori avanzava lo stesso privilegio in virtù del Regio Assenso, ottenuto il 16 ottobre 1776, sia sulla Fondazione che sulle Regole.

confraternita delle anime

Quella del regio assenso era la condizione necessaria per il riconoscimento giuridico dell’istituzione confraternale secondo la legislazione concordataria del 1741 alla quale fece seguito il real dispaccio del 19 giugno 1769 emanato dal primo ministro Bernardo Tanucci: «Il regio assenso è necessario nella fondazione di qualunque corpo, senza il quale assenso è questo illecito, e dee dismettersi, e riputarsi per non esistente, non bastando l’assenso ottenuto sulle regole, le quali riguardano la qualità, e non l’esistenza del medesimo corpo a rendere legittimo quel, che di principio fu nullo, ed incapace per ogni riguardo, ed a qualunque effetto». A questo seguì un successivo Reale Rescritto del 29 giugno 1776, il quale introdusse il principio secondo cui alle confraternite munite di Regio Assenso sulle regole poteva accordarsi la sanatoria apponendovi la clausola usque ad Regis beneplacitum, senza assoggettarle a nuovo assenso in forma regiae Cancelleriae, ed a quelle sprovviste di assenso era fatto obbligo di richiedere l’assenso sulla fondazione e le regole senza rischiare la nullità e quindi la soppressione, lasciando però illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente, e proprio in virtù di questo la confraternita delle Anime del Purgatorio regolarizzerà la sua posizione giuridica, il 19 giugno 1784, inserendo, tra l’altro, anche la clausola «d’ammettere le femmine alla partecipazione de’ benefici spirituali». La precedenza spettava dunque, stando alla normativa, alla confraternita del Sette Dolori tuttavia, poiché la questione, «non edificando il popolo e pugnando alla carità, ed umiltà cristiana, potrebbe divenire pericolosa, e di cattive conseguenze per lo bene spirituale, e temporale di ambidue d.e Congregazioni», si addivenne ad una salomonica soluzione, suggerita dal canonico D. Antonio Tanza, che i Prefetti dei due rispettivi sodalizi, mastro Carmine Antonaci e notaio Giuseppe Costantini, stipularono a futura memoria giungendo ad una amichevole composizione, e concordia.

Erano queste dispute non effimere ove solo si pensi che le confraternite con i loro riti devozionali e funzioni processionali scandivano la vita cittadina a ritmi vorticosi coinvolgendo l’intera società in tutte le sue articolazioni. Si pensi, ad esempio, alle feste e cerimonie solennizzate dalla confraternita dei Sette Dolori: «In ogni prima domenica di mese, e nel giovedì dopo la quinquagesima messa solenne coll’esposizione del Santissimo; Settena colla Esposizione del SS. nella festa della Vergine Addolorata, in cui si recitano ancora i corrispettivi Sermoni col panegirico, alla morte di qualche Fratello o Sorella, oltre la bara, e l’associazione, la Congrega fa celebrare in suffragio del defunto, o defunta, 9 messe basse, ed una cantata, oltre un Rosario, che da tutti si recita nella domenica susseguente la morte; nella prima domenica di novembre si celebra anniversario solenne per tutti i Fratelli, e Sorelle defunti; in tutte le domeniche di Quaresima si fa la Via Crucis». Oppure a quelle solennizzate dalla confraternita delle Anime del Purgatorio: «Messa solenne coll’Esposizione del Santissimo Sagramento in ogni seconda Domenica di Mese; Nella Domenica di sessagesima; in tutto l’Ottavario de’ Morti, nel quale si fanno anche le quarantore, ed i Sermoni; Novena, e festività della Vergine delle Grazie tutelare della Chiesa, Festa della Resurrezione nella Domenica in Albis; Alla morte di ogni Fratello, e Sorella si fornisce la bara, si fa l’associazione, e si celebrano una Messa Cantata di requiem, e dieci Messe piane, oltre la recita del Rosario in Chiesa nella Domenica susseguente alla morte; Nel 2 Novembre, e nell’ottava si celebra l’Anniversario solenne per l’anima di tutti i Fratelli, e Sorelle defunti, ed una Messa in ogni lunedì dell’anno».

Nel verbale del 31 marzo 1780 tratto dal Libro delle Conclusioni, che qui proponiamo integralmente, viene descritta quella vertenza e la sua successiva composizione:«Oggi, che sono li trentiuno Marzo 13.ma Indiz.ne del 1780. Costituiti in pubblico testimonio, e nella pre.za nostra li mag.ci Not.ro Giuseppe Costantini Prefetto della Venerabile Congregazione sotto il titolo delle Anime del Purgatorio di questa Città, aggente in d.o nome, ed interveniendo alle cose infrascribende per se, e per tutti li Prefetti suoi successori di d.a Congregazione, ed in nome ancora dell’istessa a tenore della Conclusione celebrata da’ F.lli di d.a Congregazione la quale infra.ta si inserirà da una parte. E mastro Carmine Antonaci Prefetto della Venerabile Congregazione di questa medesima Città, sotto il titolo della Madonna dei Sette Dolori, aggente in d.o nome, ed interveniendo alle cose infrascribende per se, e per tutti li Prefetti suoi successori di d.a Congregazione, ed in nome ancora dell’istessa a tenore della Conclusione celebrata da’ F.lli di d.a Congregazione la quale infra.ta si inserirà dall’altra parte. Le anzid.e parti hanno asserito, come ne’ giorni passati insorsero fra d.e Congregazioni alcune differenze a cagion, che pretendeva d.a Congregazione delle Anime del Purgatorio nelle pubbliche Processioni, e funzioni la precedenza sopra quella del titolo della Vergine Addolorata, appoggiandosi, fra gli altri motivi, all’anteriorità del Reale Assenso ottenuto su le di lei Regole. Contradicente all’incontro d.a Congregazione de’ Dolori, e pretendendo essa la precedenza fondandosi tra gli altri motivi all’anteriorità del // Reale Assenso ottenuto su la di lei fondazione, quale di fra esse Congregazioni preparata si era una simil contesa, la quale non edificando il popolo e pugnando alla carità, ed umiltà cristiana, potrebbe divenire pericolosa, e di cattive conseguenze per lo bene spirituale, e temporale di ambidue d.e Congregazioni. Hanno asserito parimenti, che mossa una tal differenza si preparò la Congregazione delle Anime del Purgatorio a festeggiare, secondo il solito nel di lei Oratorio la Domenica in Albis, e per fare la consueta processione colla statua del Risuscitato Redentore, avendone a tale oggetto ottenuto le opportune licenze, colle clausole espresse nelle med.me alle q.li. All’incontro la Congregazione de’ Dolori preparata anco era per festeggiare nel suo Oratorio la prima Domenica dell’imminente mese d’Aprile, che in quegli Anni ricade appunto nella seguente Domenica in Albis colla Esposizione del Venerabile, e colla solita processione per ragion di cui, e per gloria maggiore del SS.mo, dalla Curia Arcivescovile d’Otranto ne aveva ottenuto il permesso di fare la processione nel sud.o divisato giorno della Domenica in Albis. In tali circostanze di cose seriamente pensando d.i Sig.ri Prefetti delle anzid.e rispettive Congregaz.ni a’ sconcerti, e gare profane, che potrebbero facilmente avvenire dal proseguimento di d.a lite su la precedenza, ed a’ pericoli di dissordini, che anco avvenire potrebbero dal farsi nell’istessa mattina della prossima Domenica in Albis, le anzid.e rispettive processioni per qual motivo da d.a Curia Arcivescovile si avea disposta la previdenza contro i temuti // moti, o leve che avrebbe con ciò il divin culto dell’adoratissimo Signore a scemarsi, e dividersi; quindi per ovviare ad ogni inconveniente, e per sentirsi, come per lo passato tra d.e Venerabili Congregazioni, la vicendevole carità in edificazione del popolo, e de’ F.lli, col consiglio del Rev.do D. Antonio Tanza, sono venuti nel nome anzid.o, alla seguente amichevole composizione, e concordia. Primo che l’una e l’altra Congregazione cedendo a qualunque suo diritto, titolo, e preminenza, da qui innanzi, et in perpetuum si consederassero in tutte le funzioni pubbliche, ove accadesse, che l’una, e l’altra intervenisse di egual grado, e prerogativa, e perfettamente eguale di modo che l’una all’altra per verun titolo potesse, o dovesse precedere. E se per fatto avverrà, che l’una si ritrovasse, o prendesse luogo dell’altra più degno, con tal atto niuna delle parti pregiudichi dovesse, restando tutte e due nell’istesso suo grado, ed egual prerogativa. E per vieppiù confirmare tale eguaglianza, esse parti si sono concordate, che nelle funzioni accorrende alternativamente ad una volta per cadauna d.e Congregaz.ni dovessero precedere, e la prima volta quella Congregaz.ne precedesse, cui toccarà per sorte. Rinunciando ciò esse parti alla sopra descritta lite, ed a tutti gli altri per avventura formati, da’ quali nium conto si dovesse, né in Giudizio, né fuori. Secondo, che riguardo alle rispettive di sopra descritte funzioni la prossima Domenica in Albis, la d.a Congregazione del Purgatorio, precedente onorevole, ed amichevole invito, si contentasse, siccome promette, di associare in corpore, e con lumi suoi propri la processione, che a maggior gloria del Signore si farà in d.o dì dalla Congregazione sotto il titolo // della Vergine Addolorata nel suo Oratorio, e nella processione, tam quam invitati, avesser d’avere la precedenza i F.lli, e gli Uff.li della Congregazione delle Anime del Purgatorio, la quale nel d.o dì asterrà di far la consueta funzione, e celebrità di Gesù Cristo Resuscitato, posponendo la Processione, e la Festa per questo Anno in altro giorno; nel quale risolvendo detta Congregazione del Purgatorio di fare la sua Festa, si contentasse, siccome promette, d.o Prefetto della Congregaz.ne de’ Dolori di associare in corpore, e con lumi suoi propri la processione di Gesù Cristo Risorto, nella quale siccome ancor dentro l’Oratorio, tam quam invitati, dovessero aver la precedenza i F.lli, e gli Uff.li della Congregazione de’ Dolori, per qual oggetto saranno invitati con onore, e con amicizia ad intervenirci. Terzo, che in ogni futuro senza eccezione alcuna nel giorno della Domenica in Albis, anco se fosse la prima domenica del mese, non potesse la Congregazione sotto il titolo de’ Dolori uscire processionalmente girando porte, o tutta la Città, dovendo in d.o giorno restar libero l’esercizio di sue funzioni alla Congregaz.ne del Purgatorio, la quale trovasi già nel possesso di far la processione, come sopra descritta; e al pari questa Congregazione non mai potesse in ogni futuro tempo uscire processionalmente nella terza Domenica di Settembre, né girare porte, o tutto il paese con processione, mentre in d.o giorno dovrà, secondo il suo solito, farsi da d.a Congregaz.ne de’ Dolori, la sua Processione, e Festa in onore della sua Vergine titolare. E per la osservanza delle anzid.e cose, e a futura loro memoria, esse parti volendo stipulare in pubblico, e sollevare istrumento».

 

Pubblicato su Il Filo di Aracne

 

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